
Seconda Girone E e Terza Categoria Girone G, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare del weekend:
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15.04.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
DELIBERE Gara del 12/ 4/2026 SANGIORGESE - POL.CITTA DI PALIZZI 1950
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 9' del primo tempo per avverse condizioni atmosferiche col risultato Sangiorgese-Pol. Città di Palizzi 1950: 0 - 0, con un calcio di punizione in favore della squadra Sangiorgese, con la squadra Pol. Citta di Palizzi schierata nella metà campo vicina agli spogliatoi, dispone, ai sensi dell'art. 33 comma 4 del Regolamento della LND, la prosecuzione in altra data dei soli minuti non giocati della gara in questione, che dovrà riprendere esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/04/2026
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
€ 50,00 C.S.P.R. 94 per avere propri tesserati non identificati preso parte ad una rissa con tesserati avversari causando una sospensione della gara di 11 minuti.
€ 50,00 SAN FERDINANDO 1822 per avere propri tesserati non identificati preso parte ad una rissa con tesserati avversari causando una sospensione della gara di 11 minuti.
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 15/6/2026
CICCONE FRANCESCO (MILETO) per ingresso abusivo sul terreno di gioco e per aver rivolto al direttore di gara frasi offensive e minacciose reiterate anche al termine della gara.
INIBIZIONE FINO AL 22/4/2026
MONTELEONE NICOLA (ANTONIMINA) per comportamento non regolamentare durante la gara.
MASSAGGIATORI
INIBIZIONE FINO AL 30/4/2026
BULZOMI VINCENZO IMPERI (MILETO) per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SACCA PIETRO (C.S.P.R. 94) per reciproche scorrettezze con un calciatore avversario, colpito anche con un pugno, causando con tale comportamento una rissa che portava ad una momentanea sospensione dell'incontro.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCATTARREGGIA NICOLA (SAN FERDINANDO 1822) per reciproche scorrettezze con un calciatore avversario causando con talee comportamento una rissa che portava ad una momentanea sospensione dell'incontro.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CONALOS BOGDAN (MILETO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GENTILE MICHELE (REAL TAURIANOVA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE
ANGILLIERI FORTUNATO JUN (MILETO)
MUZZOPAPPA ROBERTO (MILETO) per avere a fine gara, durante una rissa, fatto cadere un calciatore avversario immobilizzandolo con la testa tra le proprie gambe e colpendolo “ripetutamente con pugni al capo” e, nonostante l'intervento dei compagni volto a fermarlo, per aver continuato la sua azione violenta colpendo l'avversario anche con “calci alla testa”.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
COLLIA LORENZO (MILETO) per avere, a fine gara, colpito con pugni "molto forti" diversi tesserati della società avversaria dando origine ad una rissa.
SALAMONE FRANCO DARIO (SPORT PALMI 2018) per avere, a fine gara, colpito con una gomitata un calciatore avversario dando così origine ad una rissa tra i tesserati delle due società.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
NASSO IVAN (SAN FERDINANDO 1822)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALEANO GAUTO GREGOR (MILETO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
COLLIA LORENZO (MILETO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PANAJA MARCO (C.S.P.R. 94)
SALAMONE FRANCO DARIO (SPORT PALMI 2018)
AMMONIZIONE (III INFR)
SARMIENTO DELGADO KEVI (SAN FERDINANDO 1822)
AMMONIZIONE (II INFR)
TERRANOVA ANDREA AMMONIZIONE (I INFR)
PALERMO DOMENICO (ANTONIMINA)
SACCO DOMENICO (SPORT PALMI 2018)
BOLIVAR PEREZ DANIEL AND (SAN FERDINANDO 1822) (REAL TAURIANOVA)
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELIBERE Gara del 12/4/2026 REAL POLISTENA - SINOPOLESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali si evince che: - al 25' del secondo tempo, con il gioco fermo, il calciatore n. 1 della ASD Sinopolese, Sig. ALVARO Pasquale, e il calciatore n. 15 della ASD Real Polistena, Sig. POLITANO' Francesco, si "colpivano reciprocamente" con dei pugni e successivamente a tale episodio, cinque calciatori della ASD Sinopolese, dall'arbitro non riconosciuti, si scagliavano contro il calciatore della squadra avversaria "colpendolo con pugni e schiaffi"; - a seguito di tale azione, tutti i componenti della squadra della ASD Sinopolese, insieme "ad un numero imprecisato" di calciatori e dirigenti occupanti la panchina della ASD Real Polistena, entravano arbitrariamente in campo, scatenando una rissa durante la quale i calciatori delle due squadre "si spintonavano, si colpivano con pugni, calci e schiaffi"; - nel momento in cui la situazione sembrava volgere verso la calma, un calciatore della ASD Sinopolese, dall'arbitro non riconosciuto, colpiva "nuovamente con violenza" un calciatore della ASD Real Polistena, riaccendendo la rissa e in tale frangente il direttore di gara notava "un calciatore a terra che era stato colpito con uno o due calci" e osservava inoltre il calciatore n. 6 della ASD Sinopolese, sig. ALVARO Giuseppe, "sferrare un calcio nei confronti di un avversario"; - durante l'intero episodio l'arbitro non è riuscito ad identificare tutti i partecipanti alla rissa in quanto ero circondato da alcuni calciatori della ASD Real Polistena che gli ripetevano "in modo insistente" frasi come: "Hai visto? Stai vedendo? Devi scrivere tutto!"; - tra i soggetti presenti nei pressi della rissa, erano presenti anche il capitano della ASD Sinopolese, Sig. Occhiuto Rocco, e il calciatore della società ASD Real Polistena, Sig. Gallo Vincenzo, i quali tentavano "a fatica" di sedare la situazione; - dopo circa un minuto dall'inizio della rissa, è entrato sul terreno di gioco un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico, il quale intimava all'arbitro "di lasciare immediatamente il campo", scortandolo verso gli spogliatoi e "invitandolo con forza" a sospendere la gara e a seguire le sue istruzioni; - durante il tragitto, prima di abbandonare il terreno di gioco, l'arbitro emetteva un duplice fischio per segnare la sospensione temporanea della gara e successivamente, raggiunto dal responsabile del servizio di ordine pubblico appartenente alla Polizia di Stato, veniva informato da quest'ultimo che "le condizioni di ordine e sicurezza pubblica non erano più garantite", e perciò lo "intimava di sospendere definitivamente la partita" e pertanto il direttore di gara ritornava in campo per dare la sospensione definitiva emettendo il triplice fischio senza riuscire a notificare i provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori individuati nella rissa;
Rilevato pertanto che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità delle due società;
Visti gli artt. 10 comma 1 del C.G.S. e 64 delle N.O.I.F.; delibera
1) Infliggere ad entrambe le società REAL POLISTENA e SINOPOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) Squalificare per CINQUE gare effettive il sig. POLITANO' Francesco (Real Polistena) per aver colpito con dei pugni un calciatore avversario e aver causato una rissa tra le due squadre;
3) Squalificare per CINQUE gare effettive il sig. ALVARO Pasquale (Sinopolese) per aver colpito con dei pugni un calciatore avversario e aver causato una rissa tra le due squadre;
4) Squalificare per DUE gare effettive il sig. ALVARO Giuseppe (Sinopolese) per aver colpito con un calcio un calciatore avversario;
5) Infliggere alla società REAL POLISTENA l'ammenda di € 70,00 per avere propri tesserati preso parte per due volte ad una rissa con tesserati della squadra avversaria;
6) Infliggere alla società SINOPOLESE l'ammenda di € 70,00 per avere propri tesserati preso parte per due volte ad una rissa con tesserati della squadra avversaria.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/04/2026
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIZZATA DAVIDE (TRE BORGHI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALVARO GIUSEPPE (SINOPOLESE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CANNATA SANTO (MARINES 2025)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARAFIOTI DOMENICO (FERPLAE 2025)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCARFO VINCENZO (FERPLAE 2025)
POLITANO FRANCESCO (REAL POLISTENA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MODAFFARI PASQUALE (MARINES 2025)
MAZZITELLI EMANUELE (TRE BORGHI)


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